Fino al 15 giugno 2022 è possibile fare domanda per ottenere gli incentivi del MISE

A partire dal giorno 19 maggio 2022 alle ore 12:00 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022, tutte le imprese che a decorrere dal 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 hanno sostenuto delle spese o dei costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit potranno richiedere il credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, previsto dall’articolo 38-ter comma 3, del DL 34/2020 e messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico fino a un massimo di € 10.000.

Il Decreto

A stabilirlo è il decreto direttoriale del Mise datato 4 maggio 2022, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, all’interno del quale sono specificati i termini e le modalità di invio delle domande. Allegati al decreto sono il modello di istanza di ammissione all’agevolazione, l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria e gli oneri informativi previsti dall’art. 7, commi 1 e 2, della Legge n. 180 dell’11 novembre 2011.

Per fruire delle agevolazioni – si legge nell’art. 3 del decreto – i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2021 dovranno inviare le domande, in modalità esclusivamente telematica, attraverso l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero. Le risorse stanziate sono pari a 7 milioni di euro e il credito d’imposta, per il quale ciascun beneficiario potrà presentare solamente una domanda, verrà concesso nei limiti stabiliti dal Regolamento de minimis generale, del Regolamento de minimis agricoltura e del Regolamento de minimis pesca.

Credito d’imposta Società Benefit: come presentare domanda

La domanda può essere inviata a partire dal prossimo 19 maggio e fino alla scadenza del 15 giugno 2022. Le imprese in possesso dei requisiti previsti potranno presentare la propria istanza in via telematica tramite i propri rappresentanti legali, utilizzando il servizio informatico disponibile sul sito del MISE.

Il rappresentante legale dovrà effettuare l’accesso alla procedura tramite identificazione con Carta nazionale dei servizi (CNS), a seguito del quale sarà possibile effettuare la delega per la presentazione della domanda. Al fine della corretta trasmissione dell’istanza, è previsto che i richiedenti debbano:

  • provvedere – qualora necessario – all’aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese
  • verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese
  • fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica
  • allegare, oltre al modulo compilato, la documentazione attestante la costituzione/trasformazione in SB, i titoli di spesa in formato elettronico e una copia dell’estratto del conto corrente da cui riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati

Tutte le richieste che saranno inviate in maniera incompleta, con modalità diverse da quelle previste oppure al di fuori dai limiti non saranno prese in considerazione ai fini dell’istruttoria. Il modello per presentare la domanda è disponibile sul sito del MISE, mentre l’ordine cronologico di presentazione non comporta alcun tipo di vantaggi o svantaggi, posto che sia rispettata la scadenza dl 15 giugno.

Incentivi MISE Società Benefit: chi può richiederli

Gli incentivi previsti sotto forma di credito d’imposta per le SB risalgono al decreto rilancio entrato in vigore il 19 luglio 2020. Possono beneficiarne tutte le imprese che hanno sostenuto spese e costi per costituirsi (o trasformarsi) in Società Benefit, il nuovo modello di impresa sostenibile che, oltre a perseguire il profitto, agisce in maniera responsabile e trasparente nei confronti degli stakeholder, persone e ambiente.

Tra i costi ammissibili per il credito d’imposta rientrano le spese notarili e d’iscrizione al Registro delle imprese e i costi relativi ad attività di assistenza professionale o consulenza direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in Società Benefit. Non rientrano, invece, le spese relative a imposte e tasse, mentre l’IVA può essere ammessa soltanto nella misura in cui rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Infine, per avere diritto all’agevolazione è anche necessario che le imprese richiedenti, oltre ad aver sostenuto tali costi, siano iscritte e attive nel Registro delle imprese e rispettino i seguenti requisiti:

  • svolgano la propria attività in Italia
  • non siano sottoposte a procedure concorsuali o in liquidazione volontaria
  • non abbiano ricevuto sanzioni interdittive

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Per maggiori informazioni, visita l’apposita pagina del Ministero dello Sviluppo Economico: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-societa-benefit.